Agevolazioni fiscali

Non si tratta di un’escamotage per pagare meno tasse ma un modo per fare “del bene” nel senso più compiuto e far valere di più il nostro contributo al benessere collettivo. Ormai dal 2005 la normativa favorisce notevolmente le donazioni da parte di persone fisiche e da parte di aziende.

Per usufruire delle agevolazioni ricorda che le donazioni a favore di FMS Onlus devono essere effettuate tramite sistemi di pagamento che ne permettano la documentazione e la tracciabilità: banca, ufficio postale, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. La documentazione deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi.

E’ possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore di FMS Onlus, fino ad un massimo di 2.065,83 euro [art. 15-bis del D.P.R. 917/86];

oppure, in alternativa

è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore di FMS Onlus, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui [art. 14 comma 1 Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005].

I contributi versati a favore di FMS Onlus sono deducibili dal reddito d’impresa senza limite d’importo (Legge 23.12.2005 n° 266 art.1 comma 353 e Decreti Presidente Consiglio dei Ministri 8.5.2007 e 25.2.2009).

Inoltre le aziende o enti soggetti all’imposta sul reddito delle società – IRES, potranno:

  • dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali (donazioni) a favore di FMS Onlus fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 (Rif.: art. 14 del D.L. n. 35/05 conv. Legge n. 80/05);
  • oppure dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali (donazioni) a favore di FMS Onlus per un importo non superiore a 2.065,38 € o al 2% del reddito di impresa dichiarato (Rif.: art.100, comma 2, lett. H) D.P.R. n. 917/86 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Le aziende potranno scegliere:

  • di detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato, fino ad un massimo di €2.065,83 [ art. 13 bis, comma 1 lettera i-bis del D.p.r. 917/86 ]
  • oppure di dedurre dal reddito le donazioni fatte per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di €70.000,00 annui [art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05].

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